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Mancata esenzione tasse automobilistiche: interrogazione in Regione

La Legge Regionale 22 settembre 2003 prevede l’esenzione dalle tasse automobilistiche regionali ai veicoli di persone disabili, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli antincendio. Alcuni cittadini non hanno trovato accolta l’istanza di esenzione dalle tasse automobilistiche, sebbene la Commissione medica locale abbia confermato la validità della patente di guida speciale e gli adattamenti dei veicoli e le disposizioni dei comandi.
Ho presentato un’interrogazione per sapere i motivi per cui le prescrizioni degli adattamenti del veicolo sono vincolanti per stabilire la validità della patente e non sono sufficienti per l’esenzione dal bollo automobilistico.
DI SEGUITO IL TESTO DELLA MIA INTERROGAZIONE:
Interrogazione a risposta scritta
(Ai sensi dell’art. 174 del regolamento interno)
Oggetto: MANCATA ESENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Il sottoscritto consigliere
Visto:
– la Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”art. 3 “Disciplina delle esenzioni e sospensioni dall’obbligo tributario” c), e), f) con cui viene riconosciuta l’esenzione dalle tasse automobilistiche regionali ai veicoli di persone disabili, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli antincendio; 
– la Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali” art. 4: “Disposizioni comuni” comma 1: “Nei casi di cui all’articolo 3, lettere c), e) ed f), l’esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L’istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dell’obbligo tributario”.
Considerato:
– che, alcuni cittadini non avrebbero trovato positivo accoglimento dell’istanza di esenzione dalle tasse automobilistiche, sebbene la Commissione medica locale abbia confermato la validità della patente di guida speciale e gli adattamenti dei veicoli e le disposizioni dei comandi. 
Interroga il Presidente della Regione per sapere:
– i motivi per cui le prescrizioni degli adattamenti del veicolo sono vincolanti per stabilire la validità della patente e non sono sufficienti per l’esenzione dal bollo automobilistico. 

Consigliere Giovanni Donzelli